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Consulenza Amministrativa

1- D.U.R.C.

Tramite i nostri consulenti abilitati siamo in grado di proporre una completa ed immediata assistenza alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per chiunque ne necessiti.

Tale servizio viene svolto tramite abilitazione telamentica INPS e INAIL e in brevissimo tempo.

2- ENASARCO

Offriamo servizi di assistenza contrattuale per procacciatori d’affari, rappresentanti, agenti di commercio e sub-agenti oltre  che a ditte e società mandanti.

Dall’iscrizione all’apposito registro al calcolo delle provvigioni, dall’iscrizione all’Ente Nazionale di Assistenza al calcolo delle ritenute d’acconto fino alla richiesta del FIRR o delle contribuzioni dell’ente assistenziale.

Un completo supporto per mandanti, agenti/rappresentanti e sub-agenti che comprende un tempestivo servizio di comunicazione.

 

3- DICHIARAZIONI INTRASTAT

Servizi di Assistenza dichiarazioni INTRASTAT mensili e trimestrali e iscrizione VI.E.S. per qualsiasi tipologia di attività.

Forniamo completa assistenza alla compilazione e all’ invio dei modelli INTRASTAT per acquisti e cessioni di beni e/o servizi per ditte e società che operano con i paesi CEE.

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e/o servizi resi e degli acquisti di beni e/o servizi ricevuti i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni e/o servizi con i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri.

Sono identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere.

Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n.427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010 n.18, a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993,.stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare all’Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell’IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità Europea.
Mediante il Modello Intrastat vengono elencati all’Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili (e dal 2010 anche i servizi resi e acquisiti) effettuati da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti (anch’essi titolari di partita IVA) appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea.

A far data dal 1º Gennaio 2010 è ammessa la sola presentazione in via telematica tramite il sistema E.D.I.  (Electronic Data Interchange) ovvero avvalendosi dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Controllo Partite Iva intracomunitarie :

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

Iscrizione al V.I.E.S. :

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente. In particolare, le Agenzie delle Entrate degli Stati membri escluderanno dal Registro i richiedenti che presentino le seguenti circostanze:

  • mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;
  • mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
  • analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72;
  • riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904;
  • verifica delle seguenti situazioni:
  1. a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica;
  2. b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
  • riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
  • precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;
  • altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

Tipologia delle dichiarazioni Intrastat: 

INTRA1bis: Cessioni di beni nel periodo di riferimento

INTRA2bis: Acquisti di beni nel periodo di riferimento

INTRA1ter: Rettifiche Cessioni di BENI di periodi precedenti

INTRA2ter: Rettifiche Acquisti di BENI di periodi precedenti

INTRA1quater: Servizi resi nel periodo di riferimento

INTRA2quater: Servizi ricevuti nel periodo di riferimento

INTRA1quinquies: Rettifiche a servizi resi di periodi precedenti

INTRA2quinquies: Rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti

Periodicità della presentazione delle dichiarazioni:

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:

  1. periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
  2. periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.

Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a).

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

4- RICHIESTA DI RIMBORSO ACCISE CARBURANTI PER AUTOTRASPORTATORI

Siamo in grado di offrire assistenza completa  e servizi di compilazione, predisposizione ed invio telematico, tramite il servizio E.D.I (Electronic Data Interchange) dell’Agenzia delle Dogane, delle richieste di rimborso delle accise sui carburanti per autotrasportatori.

Il servizio viene offerto nel pieno rispetto delle vigenti norme e un costante aggiornamento sulle novità in materia ne garantisce il coretto svolgimento.

Alcuni aspetti fondamentali :

  • nel settore dell`autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e non con la scheda carburante
  • la dichiarazione per ottenere i benefici relativi ai consumi del 2013 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2014
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell`Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell`Ufficio – in caso di invio per posta effettuare l`invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2014 (entro l`anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 così come modificato dall`articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)

5- CONSULENZA A PRIVATI

Offriamo servizi di consulenza anche a privati come :

  • Assistenza compilazione mod. 730 e UNICO;
  • Modelli RED INPS ed INPDAP;
  • IMU: Dichiarazioni, compilazione e predisposizione pagamenti;
  • Assistenza gestione contratti lavoro domestico;
  • Dichiarazioni di successione, adempimenti e incombenze post sepoltura connesse;
  • Contratti di locazione, adeguamenti ISTAT e assistenza necessaria;
  • Prestazioni assistenziali;
  • Assistenza detrazioni Fiscali.